La notifica è l’atto principale che dà inizio ad un qualsiasi procedimento, sia esso amministrativo, legale o penale e se non fatta secondo le precise ed inderogabili norme che la regolano, rende nullo, inefficace ed inesistente qualsiasi procedimento che abbia dato origine ad una notifica.
Ai sensi dell'art. 201, c. 3, C.d.S "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".
Dal 20 agosto 2007 la notifica per i verbali d'infrazione al codice della strada è valida anche quando arriva al destinatario oltre i 150 (DAL 13/08/2010 I GIORNI PER LA NOTIFICA SCENDONO A 90) giorni stabiliti dell'art. 201, comma 3 del codice della strada.
Infatti la Corte Costituzionale ha stabilito che la pubblica amministrazione perfeziona la notifica dell'atto nel momento in cui consegna i verbali all'ufficio postale, indipendentemente dalla data effettiva di ricezione da parte del destinatario della sanzione.
Il chiarimento è riportato in una circolare del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, definendo il principio stabilito dalla sentenza n.477 del 26 novembre 2002 della Corte Costituzionale, riferita alle notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi e che produce i suoi effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.
Il destinatario della sanzione può verificare la data di affidamento del verbale alle Poste leggendo la relazione di notifica che di solito è allegata.
E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la sentenza n° 346/1998 con la quale la Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».




